DIVAGAZIONI ESTIVE: «Le parole sono importanti»
Il dott. Salvatore Solerte è RPCT dell’Azienda Sanitaria Locale di Pedestre. Una mattina di agosto, nonostante stia trascorrendo un periodo di meritate ferie in montagna, accende il computer e cede all’istinto pavloviano di approfondire la nuova normativa italiana di tutela del whistleblowing.
«Lo faccio per i dipendenti della ASL» esclama rivolto a sua moglie, che lo accusa di non concedersi mai una vacanza decente «se qualcuno deve segnalare degli illeciti, deve poter fare affidamento su una procedura di segnalazione chiara e aggiornata alla vigente normativa!»
Salvatore Solerte comincia a leggere con attenzione l’art. 1 del decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 [1] e viene assalito da un atroce dubbio:
Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Salvatore solerte cerca di capire cosa sono le violazioni citate nella nuova normativa e il suo dubbio si trasforma in grave preoccupazione, quando trova la definizione all’art. 2, comma 1, lettera a) del suddetto decreto:
«violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Salvatore Solerte, adesso, corre da sua moglie, intenta a sfogliare una guida dei sentieri del CAI, e la rende partecipe del suo turbamento: «Alla luce delle nuove disposizioni, è possibile segnalare unicamente comportamenti, atti od omissioni! Non sono più segnalabili, invece, le irregolarità, cioè le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico!»
«Perché ti scaldi tanto? Qual è il problema?» chiede la donna in tono materno mentre gli prepara una tisana alla melissa, per distendere i nervi.
Salvatore Solerte spiega le sue ragioni, sorseggiando il bollente beverone ansiolitico: «La conoscenza dei rischi e delle irregolarità presenti all’interno di un’organizzazione è fondamentale, per attivare azioni preventive e impedire la messa in atto delle violazioni!»
La mattina successiva i due coniugi decidono di fare una rapida escursione: tre ore e mezza di cammino, per raggiungere il “Fiato Corto”, un grazioso alpeggio con baite in rovina a 2000 metri di quota!
Salvatore Solerte non è un esperto camminatore e, dopo due ore di faticosa salita, ha una visione: alzando lo sguardo verso la vetta, scorge il viso di Michele Apicella, protagonista di “Palombella Rossa”. E’ una faccia enorme, che emerge dalle cime degli alberi, come se fossero l’acqua di una piscina!
Salvatore Solerte beve un sorso d’acqua dalla borraccia e si sfrega gli occhi, pensando di essere vittima di un miraggio dovuto alla stanchezza; ma Apicella è sempre lì, che lo guarda con occhio severo e si mette a parlare: «Dott. Solerte, Lei pensa male e vive male! Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!».
Salvatore Solerte accelera il passo, per raggiungere sua moglie e si lascia alle spalle l’inquietante visione. Mentre cammina, cerca di concentrare la propria attenzione sul panorama che lo circonda, guarda le piante aggrappate alle rocce, ascolta i rumori nascosti sotto il silenzio della montagna, ma non riesce a togliersi dalla testa quelle parole, che risuonano come un ritornello nella sua memoria: «Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!».
I coniugi giungono, infine, all’alpeggio del “Fiato Corto”. Salvatore Solerte guarda con disinteresse quell’insensata e squallida distesa di erba e sassi, buona soltanto per dar da mangiare alle vacche. Sua moglie, invece, respira a pieni polmoni l’aria d’alta quota e sogna di acquistare, un giorno, una baita.
Restano così, seduti su una pietra, disconnessi, per mezz’ora; poi si incamminano sulla via del ritorno.
Salvatore Solerte non vede più visi tra gli alberi, ma sente ancora le voci: «Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!».
Arrivano a valle quando il sole sta già tramontando, giusto in tempo per un’emozionante acquisto di formaggi e farina per polenta presso il negozio di alimentari del paese.
Salvatore Solerte vorrebbe aprire la porta dell’appartamento, ma non trova le chiavi, perché le ha tenute sua moglie. Entra di corsa, si toglie gli scarponi, fa un pediluvio e poi si rimette a leggere il decreto. Arrivato alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2, finalmente capisce di avere trovato le parole giuste:
b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione […] nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
Salvatore Solerte ha capito che i whistleblower riducono le asimmetrie informative e quindi forniscono
diversi tipi di informazioni riferibili ad una violazione:
- la descrizione di una violazione (comportamenti, atti od omissioni)
- il fondato sospetto che sia stata commessa una violazione
- elementi concreti da cui si deduce il rischio di commissione di una violazione
- il tentativo di occultare una violazione.
Spegne il computer e torna felice da sua moglie, che lo accoglie a braccia aperte, additando un grosso paiolo di rame, idoneo alla preparazione della polenta …
Forse il dott. Salvatore Solerte vi sarà sembrato un po’ ingenuo: come è possibile pensare che la riforma dell’istituto del whistleblowing, realizzata dal D.lgs. n. 24/2023 in linea con la direttiva (UE) 2019/1937, escluda la possibilità di segnalare irregolarità e situazioni a rischio, nonché di tutelare chi effettua tali segnalazioni? Sarebbe davvero illogico!
Il dubbio del dott. Solerte deriva, probabilmente, dal fatto che gli articoli 1 e 2 del decreto, per come sono strutturati, focalizzano l’attenzione sul concetto di “violazione”, mettendo in secondo piano il vero significato del termine “segnalazione”. Persino l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) è caduta in questo tranello! Nello schema di linee guida [2] posto in consultazione pubblica il 6 giugno 2023 si leggeva, infatti, che: «diversamente da quanto previsto nelle precedenti LLGG ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività».
Fortunatamente, nelle linee guida approvate (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) [3] ANAC ha invece chiarito che «le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto»
NOTE
Foto di Ludovic Migneault e ün LIU su Unsplash
[1] Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
[2] https://www.anticorruzione.it/-/schema.linee.guida.whistleblowing
[3] https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing