CONFLITTI DI INTERESSI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
Questo articolo segue "GLI INTERESSI SECONDARI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI"
Dal momento che esistono due tipi di interessi secondari (strutturali e non strutturali), è possibile identificare due diversi tipi di conflitto di interessi:
- il conflitto di interessi non strutturale, cioè il conflitto tra un interesse primario e un interesse secondario non strutturale dell’Agente;
- il conflitto di interessi strutturale, cioè il conflitto tra un interesse primario e un interesse secondario strutturale dell’Agente.
Queste due tipologie di conflitto di interessi non possono essere gestite allo stesso modo.
L’astensione è una misura efficace per gestire i conflitti di interessi non strutturali. È la scelta migliore (prevista anche dalla normativa), perché gli interessi che corrono sulle relazioni della sfera privata possono essere molto intensi e possono modificare gli equilibri tra gli interessi con esiti imprevedibili. L’astensione ha l’effetto di rimuovere l’Agente pubblico dal processo e di impedirgli di prendere decisioni o intraprendere attività che potrebbero mandare il suo interesse secondario in conflitto o in convergenza con gli altri interessi in gioco.
L’astensione, invece, non è una misura efficace per gestire i conflitti di interessi strutturali. Questi tipi di conflitti, infatti, devono essere gestiti con misure di regolazione degli interessi, che non rimuovono il conflitto, ma riducono la probabilità di un azzardo morale.
Massimo Impegno e la richiesta di informazioni
Potrebbe sembrare strano che esistano dei conflitti di interessi che non richiedano l’astensione dell’Agente pubblico e potrebbe non essere chiaro cosa significhi regolare degli interessi. Ma è così solo perché siamo abituati a vedere solo il conflitto di interessi tipizzato dalla normativa, che è appunto quello che coinvolge interessi secondari non strutturali e non categorizziamo come conflitto di interessi alcune situazioni che si presentano assai frequentemente durante la gestione dei processi di una Pubblica Amministrazione. Situazioni come quella in cui si trova il dott. Massimo Impegno, dipendente di una Azienda Sanitaria Locale…
Massimo Impegno può fornire l’informazione? Sì o no? Se Massimo Impegno fornisce l’informazione richiesta senza guadagnarci niente, favorisce qualche interesse secondario a discapito degli interessi primari della ASL, oppure sta soltanto facendo bene il proprio lavoro, mettendo Amuchina nelle condizioni di mettersi a norma?
Chi lavora all’interno di una Pubblica Amministrazione si sarà forse trovato spesse volte a vivere situazioni analoghe: il cittadino che deve mandare una SCIA (edilizia o commerciale) e chiede il nome di un professionista, l’utente dei servizi sociali che chiede l’indirizzo di un C.A.F. o il nominativo di un avvocato che aderisce al gratuito patrocinio, il disoccupato che chiede l’indirizzo di agenzie per il lavoro da contattare allo sportello di un Centro per l’impiego, l’automobilista che non ha fatto la revisione che chiede all’Agente di Polizia Locale l’indirizzo di un’officina, ecc … Sono tutte situazioni in cui il Destinatario chiede aiuto all’Agente pubblico. E sono tutte situazioni conflitto di interessi strutturale.
Gli interessi in gioco, nel caso di Massimo Impegno, sono i seguenti:
- S1: promozione della libera concorrenza (interesse primario).
- S2: tutelare il diritto alla salute (interesse primario).
- S3: non complicarsi troppo la vita (interesse secondario strutturale dell’Agente Massimo Impegno).
- S4: trovare un sistema pubblico flessibile, in grado di promuovere i suoi interessi e soddisfare i suoi bisogni (interesse strutturale della Destinataria Concetta Amuchina).
Supponiamo che Massimo Impegno effettivamente conosca uno studio di consulenza alimentare, che lavora molto bene: se fornisce l’informazione, soddisfa l’interesse di Amuchina (S4) e lo studio di consulenza consentirà ad Amuchina di mettersi a norma: il diritto alla salute sarà tutelato (S2) e Massimo Impegno potrà chiudere la sua verifica con esito positivo in tempi brevi … cioè non si complicherà troppo la vita (S3). Tuttavia, in questo modo un operatore economico verrà avvantaggiato, a discapito di tutti gli altri e a discapito della libera concorrenza (S1).
Se invece Massimo Impegno non fornirà l’informazione, la libera concorrenza tra gli operatori economici (S1) non sarà pregiudicata, ma così facendo Massimo Impegno frustrerà le aspettative di Amuchina (S4). Inoltre, senza il supporto di uno studio di consulenza alimentare, Amuchina non riuscirà a mettere a norma il suo locale e questo fatto, oltre a minacciare il diritto alla salute (S2), complicherà la vita a Massimo Impegno (S3), che dovrà decidere se sanzionare Amuchina o darle ulteriore tempo per mettersi in regola.
Ancora una volta, i due interessi secondari vanno in convergenza con interesse primario (S2) e in conflitto con un altro interesse primario (S1), seguendo uno schema già visto in precedenza:
Come può essere gestito il conflitto di interessi tra S1 (tutela della libera concorrenza) ed S3 (non complicarsi troppo la vita)? Non certo con l’astensione: se Massimo Impegno si astenesse e mettessimo un suo collega al posto suo, il collega di Massimo Impegno avrebbe anche lui un interesse S3 a non complicarsi troppo la vita, perché questo interesse secondario strutturale non è associato ad una specifica persona, ma al ruolo dell’Agente. Quello che cambia è l’intensità con cui gli Agenti percepiscono l’interesse S3 e la loro capacità di gestire la situazione.
Il conflitto di interessi strutturale di Massimo Impegno (e in generale tutti gli interessi strutturali) deve essere gestito con misure di regolazione degli interessi in gioco: fornendo delle istruzioni all’Agente, in modo tale da garantire la salvaguardia degli interessi primari, oppure mettendo il destinatario nella condizione di soddisfare il proprio interesse secondario senza l’intervento diretto dell’Agente pubblico. Per esempio, la ASL di Caciucco potrebbe pubblicare sul proprio sito internet l’elenco di tutti gli studi di consulenza alimentare e dovrebbe, nel contempo, ricordare a Massimo Impegno che, ai sensi dell’art. 12, c. 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto Agente pubblico ha l’obbligo “di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità”: deve cioè consentire e non orientare la scelta dei soggetti erogatori.