L’anticorruzione inciampa sui camici lombardi. Tre consigli al Legislatore per affrontare (seriamente) il conflitto di interessi

I posteri lo chiameranno, forse, “CamiciGate” o “DamaGate” … Per ora è una vicenda che tiene banco sui giornali e che divide l’opinione pubblica e la politica. I cui risvolti penali non sono del tutto chiari. Un vicenda confusa, in cui le forniture diventano donazioni e in cui uno strano bonifico proveniente da un conto svizzero “scudato”, bloccato e segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria ai sensi della normativa antiriciclaggio, diventa anch’esso una donazione. Insomma, la vicenda che coinvolge il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sua moglie e suo cognato (rispettivamente socia al 10% e legale rappresentante della società Dama Spa) e ARIA Spa (la centrale acquisti regionale) potrebbe anche passare alla storia come “DonazioneGate” o “BenefattoriGate”.

In questo articolo non intendiamo entrare in alcun modo nel merito di eventuali responsabilità penali: sono tutti innocenti fino all’estremo grado di giudizio. Non siamo giudici e non abbiamo nemmeno tutte le informazioni necessarie per emettere un verdetto. Vogliamo, piuttosto, valutare l’efficacia e la tenuta delle norme e delle procedure di gestione del conflitto di interessi attualmente adottate in italia. E lo vogliamo fare partendo da due dati di fatto innegabili:

  • i protagonisti di questa storia (Fontana, la moglie e il cognato) sono legati da relazioni di parentela, che la normativa qualifica come “sensibili”, cioè come atte a far emergere conflitti di interessi.
  • ARIA Spa non ha fatto firmare a Dama Spa il “patto di integrità” da cui sarebbe presumibilmente emersa la situazione di conflitto di interessi.

Gli strumenti e gli obblighi previsti dall’attuale normativa (obbligo di segnalazione, dovere di astensione e patti di integrità) sarebbero state in grado di identificare e gestire il conflitto di interessi che coinvolgeva Dama Spa e il presidente Fontana?

Il conflitto di interessi che non c’è … ma poi sì che c’è … 

La normativa italiana si concentra esclusivamente su una tipologia di conflitto di interessi: il conflitto di interessi esogeno, cioè la situazione di interferenza tra sfera professionale e sfera privata di un agente pubblico. Noi di Spazioetico ne abbiamo identificati altri tre (ne parliamo qui), ma indubbiamente il conflitto esogeno è il più facile da identificare, perché è associato ad una serie ben definita di relazioni sensibili che intercorrono tra agente pubblico e soggetto privato coinvolto nelle procedure di una pubblica amministrazione: relazioni interpersonali, di agenzia, di scambio, conflittuali.

L’articolo 42, commi 2 e 3, del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) definisce e gestisce il conflitto di interessi (esogeno) nel modo seguente:

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.

E’ abbastanza chiaro che il codice degli appalti affronta il fenomeno del conflitto di interessi esogeno in modo inadeguato,  cioè in un modo che non coglie in alcun modo il conflitto di interessi degli organi di indirizzo politico. L’art. 42, infatti, definisce il conflitto di interessi facendo riferimento al personale di una organizzazione che interviene nella nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato. E prevede, come unica misura, l’astensione del soggetto in conflitto, che è tenuto ad auto-denunciare la propria situazione.

Ora, Attilio Fontana non è un dipendente di ARIA Spa e nemmeno di Regione Lombardia. E’ un politico e, in quanto tale, non gestisce le procedure di gara. Quindi, paradossalmente, per il codice degli appalti il Presidente della Regione non si trovava in una situazione di conflitto di interessi … o meglio, il suo conflitto di interessi non era tale da interferire con la regolarità della procedura di gara. Inoltre, aspetto ancora più paradossale, il Presidente della Regione avrebbe gestito correttamente la propria situazione di conflitto di interessi, perché non è intervenuto nella procedura di aggiudicazione … cioè perché si è limitato a non fare ciò che non poteva fare.

La magistratura, però, non sembra pensarla allo stesso modo. E probabilmente anche i protagonisti della nostra storia hanno pensato che un conflitto di interessi ci fosse: se tutto era regolare, se non c’era alcun conflitto di interessi (nemmeno potenziale o apparente), perché Dama Spa avrebbe trasformato la fornitura in una donazione e perché Fontana avrebbe cercato di eseguire bonifico alla Dama Spa? Almeno questo sembra abbastanza chiaro: la relazione di parentela era “inopportuna” e quei camici non potevano essere pagati. Fontana si è adoperato perché quei camici non fossero pagati e poi per ridurre i danni economici derivanti dal mancato pagamento dei camici. Ha cercato di pagare di tasca sua parte dei camici. In tutto questo non c’è nulla di penalmente rilevante. C’entra l’opportunità politica. E il comportamento di Fontana è spiegabile solo se letto con la lente del conflitto di interessi: gli interessi economici del cognato sono entrati in conflitto con l’interesse primario all’imparzialità e con l’interesse di Fontana a tutelare la propria credibilità politica. Il conflitto è stato risolto a spese della Dama Spa, trasformando il contratto di appalto in donazione.

Ancora una volta, ci teniamo a precisare che probabilmente nulla di tutto questo è penalmente rilevante. Quello che emerge è una situazione di conflitto di interessi, o meglio una matassa di interessi in conflitto, molto  peculiare e innegabile, ma che la normativa attuale non riesce a cogliere.

Il patto inutile …  

Tutti i giornali lo hanno scritto: “ARIA Spa non ha fatto firmare a Dama Spa il patto di integrità previsto dalla normativa lombarda sugli appalti!”, come se il patto di integrità fosse uno strumento potentissimo, che sarebbe stato in grado di evitare l’affidamento della fornitura di camici all’azienda del cognato del presidente della Regione Lombardia. Non sappiamo quanti si siano presi la briga di leggere il contenuto del  patto di integrità. Noi lo abbiamo fatto e siamo giunti alla conclusione: probabilmente, la mancata firma del patto di integrità è una grave mancanza, perché Aria Spa avrebbe dovuto pretendere la firma di un atto previsto dalla normativa; tuttavia, la firma del patto di integrità non avrebbe impedito la stipula del contratto di fornitura tra Aria Spa e Dama Spa. Il perché è presto detto: l’operatore economico che firma il patto di integrità si impegna a:

  • rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

Come abbiamo visto in precedenza, Attilio Fontana non è intervenuto nella proceduta di gara. Quindi, a seguito della firma del patto di integrità, l’affidamento a Dama Spa sarebbe stato impedito solo da un conflitto di interessi che coinvolgesse un soggetto interno ad ARIA Spa.

Il patto di integrità prevede anche una serie di impegni, che devono essere assunti dall’operatore economico. Uno fra tutti è a prima vista molto rilevante:

  • non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto

L’intervento di mediatori è un evento che incrementa il rischio di corruzione: l’OCSE, in un recente documento, ha raccomandato ai sistemi pubblici di considerare attentamente i rischi connessi all’uso di intermediari (business intermediaries) nei periodi di emergenza, soprattutto nel settore manifatturiero, nelle catene di approvvigionamento e nelle esportazioni. La previsione del patto di integrità è quindi più che mai opportuna. Ma … c’è un grosso “ma“! La Dama Spa è giunta alla stipula del contratto di fornitura dei camici proprio grazie all’intervento di un soggetto mediatore: la Task Force per le mascherine e i DPI, istituita da Regione Lombardia nel mese di marzo 2020 (in piena emergenza) per individuare le imprese che era in condizioni di riconvertirsi e di fornire prodotti alle strutture ospedaliere. Una Task Force politica, che ha fatto senz’altro un lavoro egregio, ma ha anche sottratto ad ARIA Spa la responsabilità di gestire le fasi di analisi di mercato e di identificazione dei potenziali contraenti, cioè le fasi cruciali dei processi di acquisto che non prevedono la pubblicazione di un bando di gara (procedure negoziate e affidamenti diretti). Infatti, è stata proprio la Task Force regionale a segnalare Dama Spa ad Aria Spa.

La Dama Spa, insomma, non avrebbe potuto firmare, in tutta onestà, il patto di legalità regionale e tenere fede a tutti i suoi impegni, perché si era aggiudicata il contratto con Aria Spa grazie all’intervento di un mediatore. Un mediatore istituzionalizzato, creato ad hoc dalla stessa Regione. Nulla di illecito, quindi. Ma c’è da chiedersi quanto sia sicuro e sensato che un’Amministrazione regionale istituisca Task Force politiche che dialogano con gli operatori economici al di fuori delle regole del codice degli appalti, senza considerare i rischi di una tale operazione e ignorando i divieti di un patto di integrità, di cui adesso si parla molto ma che, in realtà, è ormai diventato uno strumento completamente inutile.

L’Assessore lombardo Raffaele Cattaneo, che ha coordinato la Task Force per le mascherine e i DPI, ha  dichiarato di essere stato destinatario, durante il periodo di emergenza: “di telefonate e richieste di moltissimi, dai banchi della maggioranza e dell’opposizione, anche del gruppo del Movimento 5 Stelle, di colleghi che mi hanno telefonato segnalandomi imprese, giustamente”.

Chiunque si occupi seriamente di prevenzione della corruzione non può che provare un certo disagio, mentre ascolta un assessore dichiarare che i partiti del consiglio regionale si sono attivati per “raccomandare” delle aziende. E in quell’avverbio finale, giustamente, non è difficile leggere la disattivazione dello spazio etico, o meglio la manipolazione della percezione etica dei comportamenti.

Qualche proposta per migliorare la normativa 

La vicenda dei camici lombardi insomma, a prescindere dalle indagini penali tuttora in corso, evidenzia tutti i limiti di un sistema di gestione dei conflitti di interessi che non vede i precursori della corruzione, ma che è piuttosto tutto incentrato sulla garanzia di legittimità delle procedure amministrative.  La definizione stessa di conflitto di interessi, per come viene fornita dalla normativa, è una sorta di rete dalle maglie troppo larghe, che non è in grado di catturare i collegamenti di interessi della politica.

Ci permettiamo, quindi, di suggerire agli esperti del settore e al Legislatore una serie di proposte, che potrebbero migliorare la qualità della normativa sul conflitto di interessi:

1. “Soggetti politicamente esposti”. La definizione di conflitto di interessi dovrebbe prendere in considerazione non soltanto le relazioni tra operatore economico e soggetto che interviene nella procedura di gara, ma dovrebbe includere anche le relazioni tra soggetto economico e “soggetti politicamente esposti“. Come già previsto dalla normativa antiriciclaggio, le operazioni (per esempio i contratti di fornitura) che coinvolgono aziende collegate con la politica dovrebbe essere considerata a rischio e soggetta a controlli stringenti. Questo perché un operatore economico collegato ad un esponente politico potrebbe avvantaggiarsi di questa relazione per avere accesso ad informazioni ed avvantaggiarsi non nella fase di aggiudicazione o esecuzione, ma nella fase di programmazione e analisi del mercato. E potrebbe anche orientare le scelte compiute dall’amministrazione aggiudicatrice.

2. “Trasparenza sulle relazioni”. Gli attuali obblighi di trasparenza in capo agli organi di indirizzo politico prevedono la pubblicazione di informazioni relative alla situazione patrimoniale (dichiarazione dei redditi, proprietà di beni immobili e mobili, quote di società, spese sostenute per la propaganda elettorale, ecc…). Queste informazioni, per quanto siano presumibilmente utili, non consentono di garantire una totale trasparenza sulla rete di relazioni degli esponenti politici, rete di relazioni che contribuisce a generare situazioni di conflitto di interessi. Sarebbe quindi auspicabile l’obbligo, per gli esponenti politici, di effettuare e rendere pubblica una mappatura delle proprie relazioni sensibili e degli interessi coinvolti in tali relazioni.  

3. “Divieto di istituire task force di mediazione”. Come abbiamo visto, Regione Lombardia ha istituito una Task Force che ha svolto una attività di mediazione e interlocuzione con le imprese, sottraendo alla centrale acquisti regionale (Aria Spa), due fasi cruciali del processo di approvvigionamento: analisi del mercato ed identificazione dei potenziali fornitori. Aria Spa, in estrema sintesi, si è limitata a stipulare contratti che erano frutto di accordi ed interlocuzioni gestite dalla politica. Il fatto che una delle aziende contattate dalla Task Force sia ora al centro di una inchiesta giudiziaria, che rischia di ledere (a torto o a ragione, conta poco) la credibilità politica della Giunta Regionale, deve indirci a prendere coscienza degli elevati rischi connessi alla mediazione politica tra pubblica amministrazione e soggetti privati. L’unico modo per mitigare questi rischi è vietare agli organi politici delle pubbliche amministrazioni di istituire commissioni o adottare iniziative finalizzate a svolgere attività di intermediazione tra stazioni appaltanti e operatori economici privati.    

Sinceramente, non sappiamo come queste proposte possano essere convertite in articoli di legge e vincoli procedimentali. Per fare questo vi potete rivolgere ai giuristi e agli esperti di diritto amministrativo. Noi siamo soprattutto dei formatori che, sempre più spesso, cercano di ragionare sulla natura dei fenomeni criminali e sulle strategie per arginarli.

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale.