Pavidissima re publica inutiles leges
Post semi-serio sulla riforma dell’abuso d’ufficio
In uno stato che “se la fa sotto dalla paura” si adottano leggi inapplicabili. Ahimè, siamo costretti, nostro malgrado, ad aggiornare la famosa massima di Tacito (vedi sopra).
Il Governo, allarmato per la crescente e rinnovata ondata di astio popolare nei confronti della pubblica amministrazione, principale nemico dell’innovazione e causa di alitosi, nella recentissima bozza di Decreto Semplificazioni annuncia la volontà di modificare il reato di abuso d’ufficio.
Cosa è accaduto? In questi tempi di lavoro agile e distanziamento sociale nessuno se la può prendere più con i dipendenti pubblici fannulloni che timbrano e poi vanno a bere il caffé. Il caffé, i fannulloni pubblici, se lo fanno in casa.
Ma ecco che giornalisti giornalai, opinabili opinionisti e politici politicanti tirano fuori dal cilindro la nuova peste che mina alle radici il buon andamento della pubblica amministrazione: la TERRITA SUBSCRIPTIO, ovvero la PAURA DELLA FIRMA.
A detta degli osservatori qualificati e degli esperti del settore, i dirigenti pubblici e i politici avrebbero paura di decidere e di mettere la firma sulle determine e le ordinanze che contengono le loro decisioni. Una fobia, questa della firma, che rischia di paralizzare il Paese e vanificare l’effetto delle energiche semplificazioni in tema di lavori pubblici decise in pompa magna dal Governo.
E così lo stesso Legislatore che scrive leggi incomprensibili (vedi il Codice degli Appalti), responsabile in primis della succitata fobia, esegue un salto mortale da 10 e lode, che nemmeno Nadia Comaneci alle sbarre: riforma l’abuso d’ufficio! La qual cosa, di per sé non sarebbe nemmeno un’eresia, visto che l’abuso d’ufficio è un classico “reato marmellata” in cui sono confluite fattispecie abrogate dalla riforma del 1990.
E così, avvinti da un’isterica fame di giustizia, ci siamo messi alla ricerca di metafore ardite, rimuginando di epica e di antologia. Non potevamo farci sfuggire l’occasione di rendere omaggio a tale nuovo caposaldo del diritto penale.
Alla fine, abbiamo prodotto la seguente immagine:
Ma vediamo perché la signora emette un giudizio così caustico…
La modifica del reato di abuso d’ufficio stupisce per la sua raffinatezza: d’ora in poi la fattispecie di reato sarà circoscritto ai soli casi in cui vi sia la violazione di “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Attualmente, invece, l’abuso d’ufficio sanziona, con vergognosa genericità, la semplice violazione di leggi e regolamenti.
Ora, consentiteci di fare una piccola obiezione: la pubblica amministrazione “produce decisioni” oppure eroga servizi. E’ praticamente impossibile trovare comportamenti completamente vincolati da leggi o regolamenti. Ad eccezione, forse, della temuta esclusione dal prestito degli utenti delle biblioteche che non restituiscono i libri nei tempi previsti!
Si prefigurano tempi duri per i bibliotecari! Tutti gli altri potranno agevolmente scegliere di commettere irregolarità nella gestione dei procedimenti altamente discrezionali (come già fanno) senza più doversi preoccupare del rognoso reato di abuso d’ufficio.
“Guerra alla discrezionalità!”, sembrerebbero tuonare i principali quotidiani. Senza sapere che la discrezionalità è un elemento essenziale dell’agire amministrativo. La guerra andrebbe fatta all’ARBITRARIETA’, cioè alla degenerazione della discrezionalità che spesso prospera in condizioni di profonda incertezza che trae origine anche dalla scarsa qualità delle fonti normative e regolamentari.
Alla prossima occasione, ne siamo certi, il Governo saprà stupirci! Se passa il principio dell’assenza di discrezionalità nell’abuso d’ufficio ci aspettiamo che gli stessi buontemponi, fautori della legge “spazzacorrotti” e coniatori dell’annessa formula magica di Potteriana memoria “Corrupti evanescant!“, promuovano per coerenza una riforma del reato di corruzione propria, in cui alla nota formulazione “atti contrari ai doveri d’ufficio” (notate la vergognosa genericità della locuzione “doveri d’ufficio”), essi sostituiscano “atti contrari a specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Riuscendo finalmente a far scomparire la corruzione (cioè il reato di corruzione).