L’autunno caldo dei responsabili anticorruzione

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E’ proprio un autunno caldo. Non solo in senso atmosferico. Anche l’anticorruzione italiana si scalda sotto i riflettori di una cronaca scoppiettante.

Questo, di solito, è il tempo in cui i responsabili anticorruzione, in assoluta solitudine e nella quasi totale inconsapevolezza dei cittadini, aggiornano per l’ennesimo anno il loro piano di prevenzione triennale.

In rapida successione, tuttavia, tre eventi sconvolgono la quieta indolenza dell’anticorruzione italiana.

Il primo è l’arresto della responsabile anticorruzione della Regione Calabria: “Informazioni su bandi in cambio di vacanze e vino”, tuona il Fatto Quotidiano.

Un vero e proprio fattaccio, che dà la stura ad un secondo evento. Un “approfondimento” da parte della nota giornalista d’inchiesta Milena Gabanelli che nel suo Dataroom sul Corriere della Sera titola: “Anticorruttori ma già condannati“. In realtà non avevamo fatto molto caso a questo articolo. Ebbene sì, perché nella sua prima stesura conteneva, proprio all’inizio, un errore stratosferico. L’articolo, infatti, nella sua stesura originale, incominciava con tali parole: “i Responsabili anticorruzione dell’ANAC“. Ci eravamo fermati a questa affermazione e avevamo deciso di non proseguire la lettura dal momento che ritenevamo che chiunque avesse scritto una tale inesattezza non meritasse la nostra attenzione. Chiunque mastichi un po’ di anticorruzione in Italia sa benissimo che i responsabili anticorruzione (anche questa dicitura è inesatta) sono nominati dalla componente politica e quindi ad essa rispondono (Sindaci, Direttori Generali di ASL e Ospedali pubblici, ecc…). Confondere questo elemento, peraltro, significa non avere alcuna idea di tutto il dibattito che ormai da più di sei anni si anima sulle debolezze congenite di cui la legge 190/2012 è disseminata e, in effetti, l’articolo non ne cita alcuna.

Per modificare l’articolo c’è voluta una netta presa di posizione dell’ANAC stessa che, in una lettera a firma del Presidente Cantone, ribadisce: “L’Autorità nazionale anticorruzione non ha alcun potere nella nomina degli RPC, né alcun ruolo rispetto al loro operato. Gli RPC sono dipendenti della singola amministrazione e questo incarico è conferito dai vertici della amministrazione di appartenenza, senza nessuna interlocuzione con l’Anac“. Tale affermazione, se da una parte ristabilisce una verità, dall’altra certifica e suffraga il fallimento della strategia nazionale di prevenzione della corruzione che, proprio sui responsabili anticorruzione dovrebbe fare perno.

E che invece non li coinvolge in nessun modo. Assomiglia ad una beffa un passaggio della lettera dell’ANAC in cui Cantone spiega: “È un fronte (il supporto agli RPC, ndr.) che da tempo vede impegnata l’Anac, che agli RPC dedica annualmente un’apposita giornata di formazione anche per consentire di esercitare al meglio il loro ruolo“. Se organizzare una giornata all’anno con la presenza del 2% (forse) degli RPC italiani significa fare rete e supportare tali figure, allora siamo davvero all’anno zero dell’anticorruzione in questo Paese. Noi di @spazioetico, probabilmente, gestiamo una rete di RPC superiore a quella dell’ANAC e ci è sempre sembrata una circostanza davvero assai strana.

Fatto sta che la Gabanelli corregge l’incipit del suo articolo anche se non corregge il tiro della ferale inchiesta in cui sembra scoperchiare una vera cupola del malaffare. Senza sapere che quasi tutte le persone indicate nell’articolo hanno avuto condanne per danno erariale, non per reati contro la pubblica amministrazione. Cioè, hanno commesso degli errori e sono stati sanzionati, ma non hanno tratto vantaggio da quelle condotte. Se dovessimo utilizzare lo stesso metro di giudizio per giudicare la credibilità e l’integrità di categorie come, ad esempio, quella dei giornalisti, allora non esisterebbe più il giornalismo in questo Paese. 

Alla fine abbiamo, nostro malgrado, dovuto leggere l’articolo anche se più andiamo avanti e più facciamo fatica a rimanere sereni di fronte a tanta approssimazione.

Pensavamo di non avere altra incombenza, quando, all’improvviso, notiamo che sul sito dell’ANAC viene pubblicata la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 che contiene le risposte a tre diverse richieste di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del  responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La prima richiesta proviene dal Responsabile della Prevenzione della corruzione della Giunta di Regione Lombardia che vuole avere delucidazioni in merito al tipo di poteri che spettano al RPCT. In particolare richiede: “se sia doveroso da parte del RPCT verificare – anche ai fini dell’efficace attuazione del PTPC – la fondatezza delle segnalazioni pervenute, se del caso avvalendosi delle funzioni di controllo aziendali chiedendo atti e facendo audizioni con persone coinvolte, esprimendo un giudizio autonomo, diretto e terzo su quanto rappresentato”. In risposta a questo quesito, dopo una approfondita analisi normativa, ANAC stabilisce: “Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l’accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano“.

Questo significa che il RPCT non è un detective, né lo sceriffo di Nottingham e questo era alquanto pacifico, ma non è nemmeno colui che deve valutare se una segnalazione è fondata. La domanda sorge quindi spontanea: cosa diavolo deve fare l’RPCT, allora? 

A tale proposito ANAC stabilisce: “Dalla lettura delle norme sopra richiamate si evince, inoltre, che il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni – secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate – non possa svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti all’interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura“. Che non ci si pesti i piedi! La salvaguardia delle diverse competenze è, da sempre, un principio guida dell’amministrazione. Esso deve prevalere, si badi bene, anche sulla necessità che eventi corruttivi emergano alla superficie.

E, continua l’ANAC: “si può certamente affermare che, qualora il RPCT riscontri o riceva segnalazioni di irregolarità e/o illeciti, debba, innanzitutto, svolgere una delibazione sul fumus di quanto rappresentato e verificare se nel PTPC vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato“. L’attività del RPCT, quindi, non si sostanzierebbe in una attiva ricerca di anomalie, attraverso, ad esempio, controlli più mirati ed attività ispettive, o l’interazione fattiva con l’organizzazione attraverso l’apertura di indagini interne al fine di raccogliere informazioni sulle effettive vulnerabilità dei processi, evitando che i controlli siano sempre fatti dagli uffici che gestiscono i processi a rischio, cioè che il controllato sia anche il controllore.

L’azione del RPCT, per come la interpreta l’ANAC, si tradurrebbe in un semplice “carteggio” con i vertici amministrativi sulla buona o cattiva salute in cui versa il Piano anticorruzione (PTPC) dell’Ente. L'”utile” carteggio viene proprio tirato in ballo da ANAC: “Se nel PTPC esistono misure di prevenzione adeguate, il RPTC è opportuno richieda per iscritto ai responsabili dell’attuazione delle misure – come indicati nel PTCP – informazioni e notizie sull’attuazione delle misure stesse”. 

Come sta funzionando? Bene grazie! E’ tutto per ora, mi stia bene. Non c’è di che mio caro“. Figuriamoci, poi, se l’azione corruttiva viene messa in atto dallo stesso responsabile dell’attuazione delle misure. Quale genere di informazioni rilascerà mai al RPCT? Sarà così stupido da mettersi nei guai da solo?

Insomma questo è lo “spettro” di azione che ANAC ha in mente quando pensa ai Responsabili anticorruzione. Con buona pace degli “stress test” che avevamo suggerito qualche tempo fa come azione pro-attiva da parte dei RPCT volti all’emersione di anomalie significative nei processi organizzativi.  

Sembra evidente a tutti quanto questo “approccio” alla prevenzione della corruzione sia lontano da una seppur minima aspettativa di efficacia. Nel  Decalogo per un’anticorruzione possibile che abbiamo presentato il 6 giugno 2018 a Roma, infatti, abbiamo auspicato la centralizzazione del sistema dei controlli interni di un’amministrazione. Scriviamo, nel Decalogo: “L’obiettivo comune deve essere l’uscita progressiva dallo “stallo” dell’adempimento burocratico. Il primo “movimento in avanti”, che in realtà la stessa legge 190/2012 richiede, è un’attività di controllo sui processi e sulle politiche dell’organizzazione, che deve essere integrata con gli altri controlli interni. Occorre superare l’idea che l’anticorruzione costituisca un corpo estraneo, un sistema ispettivo da subire – ma iniziare a considerarlo un supporto che, attraverso la promozione della cultura del rischio, sostenga la direzione (i vertici organizzativi, ndr.) nell’assunzione di decisioni strategiche ed operative nella gestione aziendale. Questo cambiamento nella cultura organizzativa potrebbe trovare una efficace leva nella creazione di un sistema unitario o coordinato di controlli interni“.

Crediamo che questi tre eventi, pur nella loro diversità, gettino tutti un’ombra oscura sul futuro possibile della prevenzione della corruzione in questo Paese. Un’inchiesta superficiale frutto di un giornalismo pseudo-investigativo ce la aspettavamo, una posizione così debole dell’Autorità che dovrebbe promuovere la prevenzione della corruzione, per la verità ce la aspettavamo un po’ di meno. 

Ma è l’autunno caldo che fa brutti scherzi…

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