Indagate l’anima del Whistleblower! Conta davvero sapere cosa ha in mente quando segnala?

trave_occhio

“Perchè guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio?” (Luca 6,41)

 

di Massimo Di Rienzo e Andrea Ferrarini

Cominciamo questo post dandovi una buona notizia: Andrea Franzoso, probabilmente, siederà nel consiglio di amministrazione di Trenord.

Nel 2015 Franzoso lavorava nel Comitato di Controllo Interno di Ferrovie Nord Milano (FMN) e si accorse che il Presidente della società utilizzava denaro pubblico per i propri interessi. Presentò il rapporto di audit al CdA di FMN, ma tutti i consiglieri, tranne uno, decisero di non approvarlo, chiedendo anche che fosse modificato. A quel punto Franzoso presentò un esposto ai carabinieri. Subì ritorsioni e alla fine perse il lavoro.

Andrea Franzoso è un whistleblower che ha pagato molto cara la sua scelta. E siamo contenti che ora le sue competenze e la sua onestà siano adeguatamente riconosciute. Un whistleblower che siede nel CdA di una società pubblica (tra l’altro di un società controllata al 50% da FMN, dove Franzoso lavorava) sa di rivincita ed ha una valenza simbolica molto forte.

Ok … Adesso passiamo alle cattive notizie! Due sentenze (una del T.A.R., l’altra della Cassazione) hanno stabilito che, in materia di Whistleblowing, “l’abito fa il monaco”: non conta tanto il contenuto della segnalazione, ma l’atteggiamento o l’intenzione del segnalante, in due parole la sua DIMENSIONE SOGGETTIVA. Indagare l’anima del segnalante potrebbe non essere facile e non essere nemmeno in linea con le (future) direttive europee. Ne parliamo in questo post. Buona lettura.

 

1. Whistleblowing … con tanti “se” e tanti “ma”.

Una recente decisione del T.A.R. Campania, Sez. VI, Sent., (ud. 23/05/2018) 08-06-2018, n. 3880 pone diversi interrogativi dal momento che scandaglia la cosiddetta “dimensione soggettiva” del segnalante. Terreno assai minato, a dire il vero, perché coinvolge la dimensione culturale ed etica di colui o colei che supera un dilemma a volte assai pesante ed assume la decisione di rivelare fatti e circostanze illecite.

I FATTI. Una Dirigente scolastica avanza una istanza di accesso agli atti per visionare un esposto per mobbing ed altri atti persecutori presentato da una assistente amministrativa. A seguito dell’esposto era stata avviata una indagine ispettiva dall’ufficio scolastico regionale. L’istanza viene accolta solo in parte per tutelare la riservatezza della identità e del contenuto delle relative dichiarazioni dei soggetti auditi in sede ispettiva.

La Dirigente scolastica ricorre al T.A.R. Il difensore dell’assistente amministrativa e il Ministero dell’Istruzione giustificano l’esclusione dell’accesso invocando l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 il quale, così come modificato dall’art.1, comma 1, L. 179/2017, garantisce la riservatezza del denunciante (cosiddetta tutela del whistleblower).

LA DECISIONE DEL T.A.R. Il TAR smonta la tesi del difensore dell’assistente amministrativa, facendo tre considerazioni:

  1. Non si tratta di whistleblowing perché l’esposto originario non era stato presentato né ad ANAC nè all’Autorità giudiziaria;
  2. La segnalante non ha agito a tutela dell’integrità dell’amministrazione bensì di interessi di natura propriamente personali.
  3. Non ci sono esigenze di tutelare l’identità della segnalante dal momento che l’esposto ed il suo autore erano circostanze note a tutti i protagonisti.

Secondo il TAR Campania, dunque, il whistleblowing “non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori”, bensì è volto a tutelare l’identità del segnalante che, per ragioni di servizio, sia venuto a conoscenza di condotte illecite e le abbia segnalate nell’ottica della prevenzione e repressione della corruzione e dell’integrità all’interno della Pubblica Amministrazione.

Su questa decisione ha scritto un ottimo articolo l’avvocato Fasano, sul Sole24Ore. Si chiede Fasano “Qual è il discrimine che distingue una segnalazione fatta nell’interesse del segnalante – dunque, non ammissibile – da quella finalizzata alla tutela dell’integrità dell’amministrazione?”.

Il quesito è corretto, così come l’analisi che ne segue. C’è da ricordare, infatti, che la recente L. 179/2017, articolo 1 comma 1, stabilisce che il pubblico dipendente segnala o denuncia “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione“, non per finalità diverse da questo. Pertanto, a prima vista, sembra corretta la ricostruzione che opera il TAR sul piano giuridico e che evidenzia che al centro della vicenda risiede una controversia, piuttosto accesa, tra la segnalante e chi subisce un’indagine a seguito della segnalazione.

Il dubbio che pone, però, l’avvocato Fasano è pertinente: “Nell’ottica tracciata dalla recente normativa, appare evidente che la qualificazione di una questione come personale non è di per sé sufficiente ad escludere che essa, rappresentando pur sempre un aspetto di un processo organizzativo o procedurale, possa comunque determinare una devianza rispetto alle finalità assegnate dalla legge, tale da generare un vulnus all’integrità dell’amministrazione“.

E quindi si potrebbe ritenere che, a prescindere da quali interessi personali abbiano mosso il segnalante, la tutela dell’integrità della pubblica amministrazione sussista, magari in maniera indiretta, ma sussista comunque. Basti pensare che la segnalazione ha dato effettivamente vita ad una indagine da parte dell’ufficio regionale, questo ad ulteriore conferma che la minaccia all’integrità della PA era reale.

L’interrogativo trascende il caso concreto della vicenda giudiziaria appena narrata e diventa assai importante, dal momento che ANAC ha messo in consultazione una Bozza di «Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)».

Il “fatidico” comma 6 dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, dispone che “Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di
attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro“. E’ una sanzione importante. Quale è il rischio? Che un RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione) di un’amministrazione riceva una segnalazione ma non la qualifichi come whistleblowing, dal momento che rileva un interesse personale nella vicenda. Con il rischio di beccarsi la sanzione se l’ANAC non è d’accordo.

Il problema, in realtà, è ancora più concettuale. Come fa il RPCT a valutare le intenzioni (l’animo) del segnalante all’atto della ricezione della segnalazione? Avrà certamente bisogno di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso indagini interne. Ma se poi, a seguito delle indagini, rileva che la segnalazione è stata effettuata al fine di tutelare (anche) interessi personali, cosa farà? Se deciderà di recedere dalle attività di verifica e analisi rischierebbe di vedersi irrogare la sanzione promessa dalla norma?

 

2. Whistleblower … ma non troppo!

Abbiamo osservato come il TAR sembri piuttosto interessato alla cosiddetta “dimensione soggettiva” del whistleblowing. Per dirla in maniera più comprensibile:

  • Chi è il segnalante? Nel senso, quale interesse (diretto o indiretto) esprime nella vicenda?
  • Perché ha segnalato? Nel senso, l’interesse nella vicenda ha avuto un ruolo (determinante), dal momento che la segnalazione può assicurare un vantaggio al segnalante stesso?

La questione si fa davvero intrigante e confusa, se analizziamo una recente Sentenza della Corte di Cassazione. La Sentenza ci ha ispirati nella scrittura di un caso, che ha come protagonista un povero Whistleblower all’italiana.


anonymous-2821433_640

Il signor Sandro Santommaso, dipendente dell’Istituto Statale Comprensivo “Dio Ci Aiuti” (i nomi ovviamente sono di fantasia), si era introdotto nell’area riservata del sistema informatico dell’amministrazione, utilizzando il nome utente e la password di un altro dipendente. Voleva dimostrare, attraverso la produzione di un falso documento di fine rapporto a nome di una persona che non aveva mai prestato servizio presso quell’amministrazione, la vulnerabilità del sistema. Infatti, appena prodotto il documento, l’ha subito cancellato. Il signor Santommaso, insomma, ha posto in essere tale condotta al fine di sperimentare che il sistema può essere facilmente violato.

jail

In prima istanza la Corte territoriale ha condannato il signor Santommaso, riconoscendo il reato di cui all’art. 615 ter del Codice Penale: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico“. Stabilisce la norma penale che chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

giudice

Insomma, un bel guaio per il nostro dipendente che, tuttavia, la spunta davanti alla Corte d’Appello. La Corte riconosce, ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.

avvocato

L’avvocato Codicilli, legale di Santommaso, in Cassazione fa espresso richiamo alla finalità di denuncia che aveva ispirato l’accesso al sistema informatico, per sollevare il suo assistito da ogni responsabilità, . Insomma, Sandro Santommaso si sarebbe intrufolato nell’area riservata per ragioni di tutela dell’interesse pubblico. Diremmo noi che avrebbe “testato la tenuta del processo“, operando una sperimentazione consapevole.giudice

Ma la Suprema Corte ha contestato questo “atteggiamento“. Facendo leva sul dettato dell’articolo 54 bis del dlgs 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012 e, successivamente, integrato dalla legge 197/2017, la Corte assume che il segnalante acquisisce informazioni in merito ad attività illecite sul luogo di lavoro. Da nessuna parte, nella legge, si parla di “attiva acquisizione di informazioni” attraverso, ad esempio, improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.


Anche in questo la dimensione soggettiva fa la differenza. Se ci pensate, infatti, il limite tra acquisizione “passiva” e “attiva” di informazioni sembra essere davvero assai labile ed ha a che fare esclusivamente con un certo “atteggiamento” del segnalante. Insomma, il “vero” whistleblower, secondo il T.A.R. e la Corte di Cassazione, deve essere disinteressato, deve avere a cuore unicamente il buon andamento della pubblica amministrazione e deve avere anche il senso del limite: prudenza, giustizia e temperanza … ci manca solo la fortezza e abbiamo elencato tutte le virtù cardinali!

Per fortuna c’è una proposta di Direttiva europea che (pur con alcuni limiti) riporta l’attenzione sui ragionevoli motivi del segnalante e sulla dimensione oggettiva del Whistleblowing!

 

3. Cosa dice la proposta di Direttiva europea? Luci ed ombre

Il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure, tra cui una Proposta di una nuova Direttiva, per rafforzare la protezione dei Whistleblower in Europa. Ne abbiamo parlato ampiamente su @spazioetico. Ed è interessante valutare se queste le decisioni del T.A.R. e della Cassazione si muovono nel solco di questa Direttiva che, auspicabilmente, sarà prima o poi operativa anche in Italia.

All’articolo 2 comma 1, si stabilisce che: “La Direttiva verrà applicata a coloro che, nel settore privato o pubblico, acquisiscono informazioni in merito a violazioni in un contesto lavorativo“.

Nella proposta, tuttavia, non si fa mai menzione alla cosiddetta “dimensione soggettiva”. Nelle definizioni (articolo 3), ad esempio, non si parla mai di questo elemento come necessario per la presa in carico di una segnalazione. Si fa, invece, riferimento, ad un altro elemento che viene chiamato, tecnicamente, “reasonable grounds“, e che noi potremmo tradurre con “ragionevoli motivi“. La Proposta di Direttiva, infatti, stabilisce, all’articolo 13, che: “Whistleblowers qualify for protection if they had reasonable grounds to believe that the information reported was true at the time of reporting” (I WB possono accedere alle misure di protezione se hanno ragionevoli motivi per credere che le informazioni riportate siano vere al momento della segnalazione).

Il concetto di “ragionevoli motivi” era stato introdotto nel testo della L. 197/2017 che era passato alla Camera. Faceva parte del più ampio concetto di “buona fede”: “È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”. Tale disposizione è stata poi espunta dal testo definitivo approvato dal Senato.

Il concetto di ragionevoli motivi, diversamente da quanto era stato scritto nel testo della Camera, non è assimilabile alla buona fede. I ragionevoli motivi riguardano, invero, elementi oggettivi della segnalazione. Esiste un ragionevole motivo laddove chiunque si fosse trovato nella situazione del segnalante avrebbe ricavato, da elementi oggettivi del contesto, la medesima sensazione di illiceità o pericolosità della condotta osservata.

Comunque, il fatto che non sia stato più adottato tale criterio sembra essere una ulteriore dimostrazione che l’elemento soggettivo non debba essere valutato ai fini dell’inquadramento di una segnalazione come “whistleblowing”.

Anche la proposta di Direttiva europea, però, evidenzia alcune criticità. La Direttiva disegna un sistema che consente ai whistleblower di segnalare illeciti attraverso 3 canali:

canali

I dipendenti di una organizzazione, in base all’art. 13 della Direttiva, devono essere tutelati quando segnalano gli illeciti alla propria organizzazione. Ma hanno diritto ad essere tutelati anche se ricorrono a canali di segnalazione esterni (cioè attivati presso autorità nazionali, ad esempio l’ANAC), oppure quando rendono tali informazioni di pubblico dominio (ad esempio direttamente al pubblico o tramite piattaforme web e social media, ai mezzi di informazione, ai rappresentanti eletti, alle organizzazioni della società civile, ai sindacati o alle organizzazioni imprenditoriali/professionali)”.

La Direttiva, insomma, garantisce ai whistleblower ampie tutele. Ma non riconosce al whistleblower una assoluta libertà nella scelta del canale attraverso cui effettuare la denuncia. Infatti (come chiarito nella relazione illustrativa della proposta di Direttiva), “è tenuta di norma a utilizzare in primis i canali interni; se questi canali non funzionano o se si può ragionevolmente presumere che non funzionino, è possibile segnalare alle autorità competenti e, in ultima istanza, al pubblico o ai mezzi di comunicazione. Tale disposizione serve a far sì che l’informazione giunga a coloro che possono contribuire alla gestione tempestiva ed efficace dei rischi nel pubblico interesse e a prevenire ingiustificati danni d’immagine dovuti alla pubblica divulgazione.

Insomma, anche la proposta di direttiva europea sembra suggerire che i panni sporchi devono essere preferibilmente lavati in casa propria: segnalare un illecito all’opinione pubblica potrebbe causare un danno all’immagine della pubblica amministrazione e quindi è meglio che la segnalazione sia gestita internamente, all’insaputa dei cittadini.

La direttiva, ovviamente, non esclude la tutela whistleblower che segnala illeciti o disfunzioni all’opinione pubblica e, in particolare, riconosce le tutele nel caso in cui il segnalante non utilizzi “i canali di segnalazione interna e/o esterna a causa di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o delle particolari circostanze del caso, o di rischio di danni irreversibili“. Tuttavia, la Direttiva, una volta approvata, dovrà essere recepita dagli Stati membri. In Paesi come l’Italia, in cui non esiste una cultura del whistleblowing e in cui spesso il problema della tutela dei segnalanti si riduce ad un problema tecnologico (sviluppo di applicativi informatici per la gestione delle segnalazioni) c’è il rischio concreto che la direttiva sia recepita in modo non corretto, restringendo il diritto alla tutela solo a coloro che usano i canali di segnalazione interna o che segnalino ad ANAC. Se ciò accadesse, la protagonista del caso seguente (purtroppo ispirato da una vicenda reale) non sarebbe tutelata.


businesswoman-147101_640
Paola Pasionaria lavora come autista presso la BUSSE Spa, l’azienda dei trasporti pubblici del Comune di Spericolato. E’anche rappresentante sindacale, sempre in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori, anche denunciando i disservizi della società che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

bus-1824068_640

Gli autobus della BUSSE Spa sono infatti molto vecchi e spesso vanno a fuoco mentre stanno trasportando le persone. Oppure perdono i pezzi per strada. Le disastrose condizioni degli autobus sono anche dovute alla cattiva qualità delle manutenzioni, che l’azienda ha affidato ad una officina specializzata della città: la Tre-I Srl gestita da due fratelli, Indro e Ignazio Incapaci.

LE ARPIE

Paola Pasionaria viene contattata dalla redazione del famoso programma televisivo Le Arpie, che realizza servizi giornalistici aggressivi e irriverenti per denunciare i disservizi e le truffe ai danni dei cittadini. E rilascia una intervista in cui denuncia non solo la situazione di pericolo per i cittadini, ma anche delle irregolarità nella gestione della società: “la manutenzione degli autobus è affidata da anni sempre alla stessa officina, senza verificare la qualità dei lavori” afferma la Pasionaria “anche perché la società falsifica i dati relativi ai chilometri percorsi dagli autobus, facendo comparire come circolanti anche i mezzi in manutenzione, per fregare i soldi al Comune di Spericolato

licenziata

Alcuni giorni dopo che l’intervista è andata in onda, la BUSSE Spa licenzia Paola Passionaria, contestandole di aver causato un danno di immagine all’azienda e di aver diffuso notizie false e tendenziose. “Ora ci penserà il mio avvocato, ma mi sento di aver fatto la cosa giusta”, afferma la donna, mostrando di voler continuare a portare avanti le sua battaglia.


A nostro parere, non si dovrebbe contestare al segnalante la modalità della sua segnalazione. Bisognerebbe piuttosto verificare il contenuto della segnalazione. E se la persona ha segnalato pubblicamente un illecito, causando un danno all’immagine della società, eventuali provvedimenti disciplinari dovrebbero essere adottati esclusivamente dopo aver accertato la mala fede del segnalante.

 

4. “Pentiti versus Whistleblower“: il DDL anticorruzione

Nel nuovo DDL anticorruzione è previsto che chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato ed individuare eventuali responsabili beneficerà di uno sconto di pena di e una speciale clausola di non punibilità. Così come è stato congegnato, attualmente questo meccanismo rischia di non servire a granché, ma se saranno fatti gli adeguati correttivi, forse potrebbe rappresenta la misura più promettente dell’intero DDL. Si tratta di dissociare gli interessi tra le parti introducendo un vero e proprio conflitto di interessi, in positivo, tra corrotti e corruttori.

Il pentito non è certamente un whistleblower, ma il legislatore ha deciso di garantire alla figura del collaboratore (nuova per la corruzione, ma piuttosto nota per molti altri fenomeni criminali) un ruolo dirimente. Ovviamente il collaboratore fornirà la sua “assistenza” per fini del tutto diversi dalla tutela della PA, cercando di garantire per sé una sostanziale impunità ed è questo che lo porterà a vuotare il sacco, secondo quanto affermano le roboanti anticipazioni di fonte governativa.

Il DDL anticorruzione, pertanto, introduce un meccanismo che prescinde dalla dimensione soggettiva, cioè dalla volontà effettiva di tutelare l’integrità della PA: chi collabora lo fa per garantirsi l’impunità, ma questo non fa differenza, perché quello che interessa è favorire l’emersione di condotte corruttive. Tra le altre cose questo interesse è anche un obiettivo del Piano Nazionale Anticorruzione, per l’esattezza il secondo.

A nostro parere anche nella normativa sul Whistleblowing dovrebbe diventare centrale l’idea che l’emersione delle condotte corruttive è ciò che conta. L’animo di coloro che facilitano tale emersione, se abbiano segnalato per tutelare l’integrità della PA o spinti da ragioni personali, rappresenta una circostanza importante dal punto di vista etico, ma secondaria ai fini di garantire loro delle tutele e, soprattutto, di prendere in carico la segnalazione.

 

5. Conclusioni

Perché tanta solerzia nell’indagare l’anima del whistleblower? Non abbiamo alcun dubbio sulla legittimità di ricondurre l’istituto entro i confini di un corretto vivere civile. Scongiuriamo una riproposizione in salsa italica della Germania Est o, per gli amanti delle serie televisive, il contesto inquietante in cui si svolge il “Racconto dell’ancella“, opera di grande impatto emotivo. Riteniamo, tuttavia, che sindacare le motivazioni e gli interessi che guidano la scelta di un individuo nel segnalare una condotta illecita rischia di limitare sensibilmente la portata dell’istituto.

In altri Paesi, stanno eliminando la dimensione “soggettiva” della segnalazione, accettando, di fatto, le segnalazioni anonime. Se l’interesse pubblico prevalente è l’emersione di condotte illecite, allora si dovrebbe fare attenzione alla qualità “oggettiva” della segnalazione, cioè, se è circostanziata, se allerta su fenomeni reali ed importanti, ecc…

Sembra che l’eccessiva enfasi sugli aspetti soggettivi oscuri i veri problemi di questo istituto, che sono ben altri. Ne abbiamo parlato tanto su @spazioetico. Chi vuole saperne di più, può accedere ad un gran numero di RISORSE. Rischiamo, cioè, di guardare la pagliuzza nell’occhio del whistleblower senza accorgerci della trave che ne ostacola il funzionamento.

In molti casi coloro che segnalano vengono poi fatti oggetto di sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, per aver “nuociuto gravemente all’immagine dell’amministrazione“, anche quando la segnalazione era fondata. Per questo a nostro avviso, definire il Whistleblower come “il pubblico dipendente che segnala o denuncia nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione” crea diversi problemi. Avremmo preferito “nell’interesse della collettività“. Abbiamo più volte sottolineato, su @spazioetico, come il vero Principale del rapporto di agenzia in ambito pubblico sia la “collettività nazionale/locale”, non la pubblica amministrazione (che è un Principale delegato). Il Principale PA potrebbe promuovere interessi secondari e, ad esempio, agire forme di ritorsione al fine di tutelare l’immagine dell’Ente. Inoltre, in una situazione di corruzione sistemica, l’interesse della pubblica amministrazione potrebbe essere distorto e confliggere con gli interessi primari della collettività. In questi casi segnalare diventa un atto di puro eroismo.

 

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale.


P.S.: Se volete continuare a leggere su questo argomento, consultate post seguente: