L’Olanda istituisce la Casa dei Whisteblower
Mentre in Italia la normativa organica sul Whistleblowing ha da poco superato la prima lettura parlamentare, con non poche perplessità, soprattutto riguardo alla debolezza complessiva dell’impianto normativo, in altri Paesi si sperimentano nuove modalità e approcci a volte davvero interessanti ed originali.
E’ il caso dei Paesi Bassi dove, il 1° marzo 2016, la Camera Alta del Parlamento ha adottato una nuova legge: la “Casa dei Whistleblower” (Wet Huis klokkenluiders voor). La Camera Bassa aveva dato il via libera alla prima versione del disegno di legge già nel dicembre 2013. La Camera Alta, tuttavia, ha effettuato una decisa modifica del testo, a seguito della quale i promotori hanno presentato una nuova proposta legislativa approvata alla fine del 2014. La norma dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2016.
La Casa dei WB legge introduce una protezione legale per coloro, dipendenti pubblici e privati, che segnalano condotte illecite sul luogo di lavoro e prevede la formazione di un nuovo organismo (Authority), la Casa dei Whistleblower, con il compito di informare e orientare il potenziale WB e, se del caso, avviare un’inchiesta. Di seguito una breve panoramica degli elementi che compongono questa normativa.
Primo elemento: Il datore di lavoro è obbligato a dotarsi di una procedura interna. I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti in servizio sono obbligati ad adottare una specifica “Policy” per il Whistleblowing, cioè una procedura per la gestione della segnalazione e per la tutela dell’identità del segnalante. Questa Policy (o regolamento interno) deve contenere una serie di elementi obbligatori. Per esempio, deve indicare il modo in cui la segnalazione interna verrà gestita quando c’è un sospetto di condotta illecita. Su richiesta, il datore di lavoro sarà tenuto all’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante. Inoltre, al dipendente deve essere data la possibilità di consultare in via confidenziale un esperto. Infine, il datore di lavoro, attraverso la Policy, dovrà fornire informazioni su quando e come le segnalazioni potranno essere comunicate all’esterno.
Secondo elemento: Si costituisce una “Casa dei WB”. La Casa è divisa in due sezioni. Una sezione “consultiva” e una sezione “investigativa”. Tali sezioni saranno tenute rigorosamente separate.
La sezione consultiva avrà il compito di accompagnare i potenziali segnalanti fornendo informazioni sulle modalità di segnalazione nel caso fossero testimoni o vengano a conoscenza di un illecito.
La sezione investigativa potrà, su richiesta del dipendente, avviare un’inchiesta sull’illecito segnalato. Inoltre, la sezione investigativa potrà condurre un’inchiesta sul modo in cui il datore di lavoro si è comportato nei confronti del dipendente a seguito di una segnalazione interna. Una volta che l’investigazione è stata completata, la sezione redige un rapporto nel quale invia raccomandazioni, se del caso, al datore di lavoro. Il rapporto può essere divulgato al pubblico. La sezione investigativa sarà autorizzata a richiedere informazioni e potrà ispezionare documenti aziendali. Il datore di lavoro ha l’obbligo di cooperare con l’inchiesta ed è anche obbligato a comparire per essere interrogato. La cooperazione può essere rifiutata solo se si tratta di informazioni o documenti la cui fornitura nuoccia agli interessi della sicurezza nazionale, o comporti una violazione del segreto professionale o di disposizioni di legge.
Procedura. Il punto di partenza è che la segnalazione di un eventuale illecito deve prima essere presentata internamente al datore di lavoro (pubblico o privato). Solo a seguito della mancata considerazione della segnalazione da parte del datore di lavoro si potrà attivare la sezione investigativa della Casa. Inoltre, la Casa non avvierà una indagine se la segnalazione risulti infondata, oppure se l’interesse del pubblico non emerga sufficientemente o non emerga un certo grado di gravità degli illeciti.
Protezione legale. Il dipendente che segnala una condotta illecita (al datore di lavoro, alla Casa, o ad un altro organismo competente) non può essere fatto oggetto di ritorsione a causa della sua segnalazione. Per ritorsione si intende il licenziamento, il trasferimento, il rifiuto di una richiesta di trasferimento, il rifiuto di un aumento di stipendio o il rifiuto di ferie. Perché ci sia tutela giuridica, la segnalazione deve soddisfare tre requisiti. Ci devono essere ragionevoli motivi che hanno spinto il soggetto a segnalare, la segnalazione deve essere effettuata in buona fede e il dipendente deve aver agito con tutta la diligenza necessaria.
Per il momento, il divieto di ritorsione si applica solo alle persone che lavorano sulla base di un contratto di lavoro pubblico e privato, mentre la legge contiene un ambito di applicazione più ampio (come ad esempio i lavoratori autonomi). La Camera Alta, di conseguenza, ha chiesto al governo di modificare la legge su questo punto.
Ci sono interessanti spunti che potrebbero essere ripresi anche dal nostro legislatore. In primis, la previsione di una specifica azione di supporto a chi si trova nel dilemma etico di segnalare oppure ignorare una fatto (anche potenzialmente illecito) di cui sia venuto a conoscenza. Riteniamo fondamentale questo livello di azione, perché la segnalazione non è una “azione”, bensì un “processo” che può durare un tempo considerevole, durante il quale il soggetto potenziale segnalante si trova, spesso da solo, a gestire una certa pressione individuale e sociale (abbiamo illustrato il percorso di gestione del dilemma etico in questo breve paper).
Altro interessante elemento è la previsione di una gerarchia procedurale nelle segnalazioni. La legge, infatti, stabilisce che occorre segnalare prima internamente al datore di lavoro e solo a seguito di una mancata presa in carico della segnalazione si può ricorrere alla sezione investigativa della Casa. Nella nostra normativa questo non è affatto presente e può confondere il potenziale soggetto segnalante.
In maniera piuttosto simile a quanto previsto dalla normativa degli Stati Uniti, si prevede la costituzione di una specifica Authority (negli Stati Uniti, ad esempio, c’è l’Office of Special Counsel di natura federale), con compiti “investigativi”. Questo fa pensare ad un intervento “serio” sul fronte della presa in carico delle segnalazioni.
Sarà molto interessante osservare le modalità di ingaggio e di accompagnamento ai potenziali WB; potrebbe essere un’ottima soluzione da adottare anche in Italia. Una delle principali sfide è che un potenziale WB, che in prima istanza si è avvicinato alla Casa per ricevere informazioni e supporto, può alla fine decidere di non segnalare. Anche se la segnalazione potrebbe sembrare del tutto legittima, oppure potrebbe, ad occhi esterni, avere un impatto sostanziale sulla tutela dell’interesse pubblico. Ora sappiamo che la sezione consultiva della Casa deve mantenere la riservatezza delle informazioni. Pertanto non si potrà agire sulla base di quelle informazioni. Neanche potranno essere fornite informazioni alla sezione investigativa. Immaginiamo quale dinamica si può attivare, ad esempio, se si prevede di costruire le due sezioni nello stesso edificio, utilizzando le stesse strutture e, per ipotesi la stessa direzione.
Gli altri si muovono, e noi? Aspettiamo un deciso miglioramento sulla legge in discussione attualmente in Parlamento. Perché, allora, non provare a prendere qualche buona idea dagli altri Paesi?